Sopravvivere all’impresa in Italia

Il ruolo dell’imprenditore in Italia è sempre più scomodo a causa di un intreccio complesso di problematiche economiche, finanziarie, politiche e burocratiche. La quotidianità di chi porta avanti sia attività familiari sia attività costituite ex novo, si scontra con mercati sempre più globalizzati e con una burocrazia farraginosa e non al passo con i tempi.

Eppure, con il mito del posto fisso declassato da approdo protetto a miraggio, oggi più che mai è l’impresa che deve essere messa nelle condizioni di creare lavoro. E se l’Italia vuole crescere e rilanciare l’occupazione, priorità assoluta è rilanciare la voglia di mettersi in proprio. Soprattutto tra i giovani.

Le considerazioni esposte sono però in controtendenza con ciò che accade oggi, perché la leva fiscale, più di tutte, continua ad essere utilizzata in maniera irragionevole.

Rispettare gli adempimenti tributari mette a dura prova anche l’imprenditore più specchiato; la prassi che l’ispezione fiscale debba sempre concludersi con un rilievo conduce necessariamente alla certezza che vi sia qualcosa da pagare una volta giunti al termine del procedimento, sia che si definisca la contestazione sia che si paghi un professionista che faccia valere le proprie ragioni innanzi le sedi competenti. La sensazione dilagante è che la misura sia ormai colma. Se lo Stato vuole evitare il rischio di sempre più frequenti delocalizzazioni, non può più contare su uno sfiancato amor di patria, ma deve entrare nell’ottica di considerare l’imprenditore una risorsa e non un nemico da combattere (e abbattere).

 

 

Bonus arredi per giovani coppie

Con la Legge di Stabilità 2016 è stato introdotto un nuovo Bonus Arredi dedicato alle giovani coppie, che prevede la possibilità di usufruire di una detrazione d’imposta del 50% a fronte di spese sostenute per l’acquisto di arredi, fino a 16 mila euro, da parte di giovani coppie acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La coppia potrà beneficiare di una detrazione Irpef sulle spese sostenute per l’acquisto di beni mobili.

Le spese possono essere sostenute sia da parte di entrambi i componenti la giovane coppia o da uno solo dei componenti, anche se non proprietario dell’immobile.

Con successiva circolare applicativa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo bonus non è cumulabile per lo stesso immobile con le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, anche se è fatta salva la possibilità di beneficiare di entrambe le misure agevolative se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse.

Condicio sine qua non per poter fruire della detrazione è che il pagamento venga effettuato attraverso bonifico bancario o postale o con carta di debito o credito.

 

Direttiva n. 2014/17/UE – Immobili dei debitori morosi

Recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva n. 2014/17/UE del Parlamento Europeo, avente ad oggetto i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.

La novità più rilevante del Decreto Legislativo varato dal Consiglio dei Ministri in recepimento della direttiva europea è la possibilità delle banche di mettere autonomamente in vendita gli immobili dei debitori morosi, senza dover ricorrere a un giudice.

La previsione normativa, che ha suscitato immediato allarme, non ha carattere retroattivo e sarà valida esclusivamente per i nuovi contratti sottoscritti, dove la banca avrà la facoltà di introdurre una clausola che preveda, nel caso in cui il debitore non rimborsi 18 rate mensili, la possibilità per l’istituto di credito di procedere alla vendita dell’immobile.

La clausola in esame non è obbligatoria e la sua ratio è ridurre i tempi necessari alle banche per rientrare in possesso dei loro crediti.

Nel caso in cui la banca ritenesse opportuno introdurre la clausola e procedere in caso di morosità alla vendita dell’immobile, sarà tenuta a restituire al consumatore quanto avrà incassato in eccesso rispetto al debito residuo.

Nel caso in cui, contrariamente alla precedente ipotesi il ricavato della vendita fosse inferiore al debito residuo, la banca potrà trattenere integralmente quanto incassato, rinunciando però ad ogni ulteriore pretesa nei confronti del debitore.

 

Inps – Voucher telematici per l’acquisto di servizi di baby-sitting

Con la circolare n. 75 del 6 maggio 2016 pubblicata dall’ INPS, sono fornite ulteriori istruzioni operative in merito alla procedura telematica per la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Anche per l’anno 2016 madre lavoratrice potrà richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per la fruizione di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

Il contributo è pari a un importo massimo di € 600,00 mensili.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Alla richiesta della madre lavoratrice del contributo per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, l’Inps renderà disponibile in modalità telematica alla madre lavoratrice, € 600,00 in voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia.

Il contributo è erogato per un periodo massimo di 6 mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.

Si precisa che per frazione mensile deve intendersi 1 mese continuativo di congedo.
In particolare, in aderenza al principio di tracciabilità dei buoni lavoro previsto dal decreto legislativo n. 81/2015, è stata realizzata una procedura che introduce nuove funzionalità internet per l’assegnazione dei voucher babysitting e per la successiva gestione, senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei in sede.

Per operare nella procedura telematica è necessario, preliminarmente, che la madre si munisca di PIN, anche nel caso in cui la domanda di accesso al beneficio sia stata presentata tramite patronato.
In alternativa al PIN l’accesso alla procedura è consentito anche mediante autenticazione tramite CNS(Carta Nazionale dei Servizi) o SPID(Sistema Pubblico di Identità Digitale).

 

Canone RAI. Nuovi termini di presentazione del modello di non detenzione

Il 21 aprile 2016 è stato emanato il Provvedimento con cui il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la proroga per l’invio del modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo necessario per non vedersi addebitare il canone Rai ordinario in bolletta.
Dal 2016, il canone RAI ordinario (ossia quello dovuto in ambito domestico) è addebitato in bolletta a decorrere dal 1° luglio prossimo.
Il presupposto per l’addebito del Canone RAI ordinario è l’intestazione dell’utenza elettrica: chi è intestatario del contratto di fornitura elettrica si presume che detenga anche un apparecchio televisivo e pertanto dovrà pagare il canone RAI.
Se il soggetto è intestatario dell’utenza e non detiene alcun apparecchio televisivo può sottrarsi all’addebito del canone in bolletta presentando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, compilando il quadro A del modello stesso.
Altro principio fondamentale è che il canone è dovuto dalla “famiglia anagrafica” e per ciascuna famiglia anagrafica il canone è dovuto una sola volta. Ciò sta dunque, significando che se ad esempio il marito è intestatario dell’utenza della casa in cui abitano ed in cui è presente la Tv e la moglie è intestataria dell’utenza della casa in montagna dove è presente altra Tv, il canone Rai non è dovuto per entrambe le Tv ma per una sola di esse. Per non ottenere l’addebito nella bolletta di ciascuno, uno di essi (o il marito o la moglie) dovrà presentare il modello dichiarazione sostitutiva in cui compilare il Quadro B.

In merito al canone RAI e la compilazione del Modello, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un’apposita sezione del proprio sito in cui poter trovare risposta ai quesiti più frequenti (per la consultazione collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate e seguire il seguente percorso Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Faq) e dove poter consultare alcuni esempi di compilazione del modello (per la cui consultazione collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate e seguire il seguente percorso Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Esempi di compilazione).

Il richiamato Provvedimento del 21 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate, proroga il primo termine di presentazione del modello. Il termine è spostato al 16 maggio 2016 e ciò sia se il modello è presentato in forma cartacea sia che la presentazione avvenga online. Dunque, il termine di presentazione oltre ad essere prorogato è unificato e non è più fatta distinzione tra presentazione cartacea e presentazione telematica.

 

 

 

Restituzione dei prodotti acquistati tramite internet

Il commercio elettronico (e-commerce) può prevedere la cessione di beni materiali o immateriali con modalità telematiche che consentono il pagamento degli importi e l’esecuzione dell’ordine, ovvero il download dei contenuti acquistati (testi, immagini, filmati, brani musicali, software).

Si distinguono, pertanto, le seguenti due tipologie di commercio elettronico:

  • Il commercio elettronico “diretto” ha per oggetto la cessione di beni virtuali (immateriali) o di servizi e, dal punto di vista fiscale, rientra nell’ambito delle prestazioni di servizi.
  • Il commercio elettronico “indiretto” riguarda invece la cessione di beni materiali e, di conseguenza, rientra tra le cessioni di beni.

La R.M. 5.11.2009, n. 274/E detta le linee guida da seguire in caso di restituzione del prodotto acquistato e/o del rimborso del prezzo pagato, in caso di commercio elettronico indiretto. In tale documento, l’Agenzia delle Entrate asserisce che per recuperare l’IVA sui resi di merce nell’ambito delle attività di commercio elettronico indiretto che non comportino l’obbligo di emissione di fattura/scontrino/ricevuta fiscale, il contribuente deve fornire la documentazione che consenta l’identificazione degli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento che prova la vendita originaria.
Per procedere alla restituzione dei prodotti acquistati tramite internet, è necessario seguire operativamente i passaggi dettati dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 219/2003:

a) apertura di una “pratica reso”, con attribuzione di un numero di identificazione;
b) presa in carico del bene restituito nella contabilità di magazzino, se tenuta;
c) emissione di uno scontrino fiscale “negativo” (esso non si chiude con segno negativo, ma è un normale scontrino
contenente la causale “rimborso per restituzione vendita”, il cui importo va scomputato dal totale corrispettivi annotati nello scontrino di chiusura giornaliera) contenente tra l’altro il numero identificativo della pratica di reso;
d) registrazione dello scontrino fiscale negativo nel registro dei corrispettivi in diminuzione dei corrispettivi del giorno, su cui calcolare l’Iva a debito;
e) consegna di un buono acquisto con sottoscrizione da parte del cliente di una ricevuta, oppure rimborso del prezzo da eseguirsi tramite bonifico bancario, oppure sostituzione del prodotto. In ogni caso qualsiasi modalità adottata deve contenere il numero identificativo della pratica di reso;
f) conservazione della pratica fino alla scadenza dei termini per l’accertamento.

 

Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale – SPID

Con l’istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) le pubbliche amministrazioni potranno consentire l’accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso SPID, solo mediante la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.
La possibilità di accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi resta comunque consentito indipendentemente dalle modalità predisposte dalle singole amministrazioni.
Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni.

Cos’è SPID
SPID è il nuovo sistema di login (link is external) che permette a cittadini e imprese di accedere con un’unica identità digitale a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti. Grazie a SPID vengono meno le decine di password, chiavi e codici necessari oggi per utilizzare i servizi online di Pa e imprese.
L’identità SPID è costituita da credenziali con caratteristiche differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l’accesso. Esistono tre livelli di sicurezza, ognuno dei quali corrisponde a un diverso livello di identità SPID.

Come si ottiene l’Identità Digitale?
L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti.
Per ottenere un’identità SPID l’utente deve farne richiesta al gestore, il quale, dopo aver verificato i dati del richiedente , emette l’identità digitale rilasciando le credenziali all’utente.

 

Incentivi all’investimento in start-up innovative

Pubblicato in GU il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che reca disposizioni in merito agli incentivi all’investimento in start-up innovative, per i quali i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d’imposta.
1. Le agevolazioni di cui all’art. 4 si applicano ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del Tuir, nonche’ ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’ di cui al titolo II dello stesso Tuir, che effettuano un investimento agevolato, come definito nell’art. 3, in una o piu’ start-up innovative nei quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.
2. L’investimento agevolato puo’ essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa’ di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre societa’ di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni di cui all’art. 4 spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative da tali societa’, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all’esercizio in cui e’ effettuato l’investimento agevolato.
3. Le agevolazioni di cui all’art. 4 non si applicano:
a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e societa’, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
b) nel caso di investimenti in start-up innovative che si qualifichino come:
1) imprese in difficolta’ di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta’» (2004/C 244/02);
2) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio;
c) alle start-up innovative e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonche’ alle altre societa’ di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre societa’ di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto dell’investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell’art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

 

Detrazioni ristrutturazioni e bonus mobili: ecco le novità per il 2016

Detrazioni ristrutturazioni e bonus mobili: ecco le novità per il 2016

La legge di stabilità per l’anno 2016, Legge 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata in GU il 30 dicembre 2015, ha prorogato per l’anno 2016 le agevolazioni fiscali riguardanti i lavori di ristrutturazione edilizia e il collegato bonus mobili.
Anche per l’anno 2016 la detrazione fiscale collegata al sostenimento di spese per interventi di manutenzione o ristrutturazione edilizia è confermata con le stesse aliquote del 2015.
La misura fiscale di favore è volta a favorire la ripresa del settore edilizio, l’ammodernamento delle costruzioni, l’efficienza energetica delle strutture. Per conseguire questi scopi, il legislatore anche per l’anno 2016 innalza la percentuale di detrazione fiscale.
Ricordiamo, infatti, che ordinariamente la detrazione fiscale per interventi di manutenzione o ristrutturazione edilizia è del 36%.
Per l’anno 2016 vengono invece confermate le maggiorazioni di aliquote già in vigore l’anno precedente.

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Quindi:
– su tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi i lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, la detrazione fiscale è pari al 50% delle spese sostenute e documentate;
– su tutti gli interventi miranti al miglioramento energetico dell’edificio, nonché relativi all’adozione di misure antisismiche, la detrazione fiscale è pari al 65% delle spese sostenute e documentate.
Il legislatore, inoltre, anche per l’anno 2016 ha confermato il “bonus mobili”.
Si tratta della possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica superiore alla A+. Condizione per poter beneficiare del bonus mobili è che i mobili e gli elettrodomestici servano all’immobile oggetto della ristrutturazione. Quindi, il bonus mobili è imprescindibilmente legato ai lavori di ristrutturazione dell’immobile.
Ricordiamo le principali condizioni per poter fruire delle detrazioni fiscali.
– I lavori oggetto dell’intervento edilizio devono essere configurati come manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero del patrimonio edilizio, risanamento conservativo. I lavori di manutenzione ordinaria, invece, sono ammessi all’agevolazione sono se riguardano parti comuni di edifici condominiali.
– Le spese devono essere sostenute nell’arco dell’anno 2016 e devono essere tutte documentate da fattura. La fattura deve essere saldata a mezzo bonifico bancario parlante, uno speciale format che prevede l’inserimento del codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o partita Iva della ditta che esegue i lavori, la causale che trattasi di lavori di ristrutturazione edilizia.
– Il limite di spesa entro cui poter usufruire della detrazione fiscale è di euro 96.000.
Per quanto riguarda, invece, il bonus mobili, il limite di spesa è di euro 10.000 e il pagamento può avvenire, oltre che con bonifico bancario parlante, anche a mezzo carte di debito o di credito, mentre è escluso l’utilizzo del contante e di assegni.
La legge di stabilità ha introdotto, poi, due ulteriori novità: il bonus mobili per giovani coppie, e la possibilità di cedere la detrazione fiscale al fornitore dei servizi.
Bonus mobili giovani coppie
Si tratta di una detrazione fiscale, pari al 50% delle spese sostenute nell’anno 2016 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica superiore alla A+.
Il limite di spesa entro cui poter usufruire della detrazione è fissato in euro 16.000, e la detrazione è fruibile nella dichiarazione dei redditi in 10 rate annue.
Possono usufruire di questa nuova detrazione le coppie (sposate o conviventi more uxorio) che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni e in cui almeno uno dei due soggetti abbia un’età inferiore ai 35 anni. Inoltre, i mobili e gli elettrodomestici devono servire per l’arredamento dell’abitazione principale.
L’ambito oggettivo, invece, deve riguardare l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica superiore alla A+ da destinare ad arredo dell’abitazione principale. Non è, quindi, ammessa la detrazione per l’arredo di case secondarie.
Inoltre, per specifica previsione normativa, questa detrazione non è cumulabile con le altre detrazioni fiscali, cioè con quella prevista per le opere di ristrutturazione e per il collegato bonus mobili ordinario.
Cessione della detrazione per incapienti
Il legislatore ha introdotto la possibilità, per i contribuenti ricadenti nella “no tax area”, cioè nell’area di esenzione dalle imposte in quanto percipienti di redditi bassi (pensionati, dipendenti e autonomi che non pagano Irpef), di “cedere” la propria detrazione fiscale a favore del fornitore che ha eseguito i lavori. Tale possibilità è però limitata alle spese sostenute nell’anno 2016 e riguardanti esclusivamente interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali.
Come specificato dal legislatore, si tratta di una possibilità, una opzione liberamente esercitabile, non è un obbligo. Si attende l’emanazione di un apposito provvedimento per le modalità tecniche di attuazione.

Leasing immobiliare per la prima casa: come funziona e a chi conviene

Leasing immobiliare per la prima casa: come funziona e a chi conviene.

La prima casa si potrà comprare in leasing, come l’automobile. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento alla legge di Stabilità 2016 che fissa le regole per l’avvio del leasing immobiliare abitativo, già esistente ma finora riservato solo alle aziende. In pratica, la società di leasing (una banca o una finanziaria autorizzata e vigilata dalla Banca d’Italia) acquisterà l’immobile e l’utilizzatore pagherà un “canone periodico“: alla fine potrà riscattare la casa.

Come funziona il leasing immobiliare – La locazione finanziaria dell’immobile funziona esattamente come quella che siamo abituati a conoscere per automobili e macchinari. La banca o altro intermediario, presso la quale il soggetto interessato a entrare in possesso dell’abitazione, raccolgono le indicazioni di quest’ultimo e sottoscrivono l’obbligazione ad acquistare il bene (o, anche, a farlo costruire se ancora non esiste e vi siano tutti i permessi del caso). Il leasing immobiliare potrà essere attivato sia nel caso in cui l’immobile debba essere acquistato che nel caso in cui debba essere costruito.
La contro-obbligazione del soggetto, che assume il diritto di utilizzare l’immobile per un tempo predefinito, è il pagamento di un canone che tenga conto del prezzo d’acquisto (o di costruzione) e della durata del contratto. Al termine dello stesso starà a lui decidere se sborsare il corrispettivo per divenire effettivo proprietario dell’abitazione, una “maxirata finale” che si calcola scontando dalla cifra complessiva l’ammontare dei canoni pagati nel corso degli anni.
Vantaggi – Indubbi i vantaggi all’inizio: niente spese di istruttoria, né iscrizioni di ipoteche, dato che non viene concesso un vero e proprio finanziamento, niente notaio per il possibile futuro acquirente. Interverrà solamente in caso di effettivo riscatto finale.
Teoricamente, inoltre, il leasing immobiliare potrebbe rappresentare anche una forma di finanziamento del 100% della somma necessaria all’acquisto della casa, percentuale impossibile da ottenere con un mutuo, anche se al momento della sottoscrizione del leasing potrebbe essere richiesta una rata iniziale oscillante tra il 10 e il 30% del valore dell’immobile.
Interessante anche la deducibilità fiscale del leasing immobiliare. In particolar modo per gli under 35 con redditi sotto i 55mila euro, per i quali i canoni sono deducibili ai fini Irpef nella misura del 19% fino a 8mila euro l’anno e il riscatto finale fino a 20mila euro.
Inoltre, qualora la società di leasing acquisti l’abitazione dal costruttore (soggetto passivo Iva), si applica l’aliquota Iva ridotta del 4% (anziché al 10%). L’Iva, così come le imposte d’atto e le spese notarili e peritali sull’immobile, possono essere finanziate dalla società di leasing.

Svantaggi – Innanzitutto la durata, generalmente più breve dei mutui in quanto con una durata troppo lunga si andrebbe incontro ad un canone eccessivamente alto in proporzione e, quindi, non conveniente. La locazione finanziaria non supera i 20 anni, ma generalmente si attesta tra i 12 e i 15 anni. Questo significa pagamenti (mensili, ma più spesso bimestrali o trimestrali) più elevati.

Leasing o mutuo? – Con i tassi fissi ai minimi storici è difficile prevedere uno spostamento in massa verso il leasing. Ma potrebbe comunque essere una soluzione per chi proprio non ha i requisiti in regola per un mutuo ma è sicuro della sua solvibilità futura e tornare utile anche per altri, in differenti fasi di mercato.