Equiclick – Servizi a portata di App

Nasce Equiclick, la nuova App di Equitalia pensata per smartphone e tablet (disponibile sugli store di Android, Apple e Microsoft) che consente di monitorare la propria situazione tributi, pagare cartelle e avvisi, sospendere la riscossione, rateizzare il debito e individuare lo sportello più vicino.

L’App è composta da due aree.

Area servizi senza autenticazione
L’accesso all’area servizi senza autenticazione consente di:

Effettuare il pagamento con carta di credito e prepagata del bollettino Rav allegato alle cartelle e agli avvisi;
Individuare lo sportello di Equitalia più vicino all’utente.

Area servizi con autenticazione
L’accesso all’area servizi con autenticazione consente:

La consultazione delle proprie informazioni personali attraverso l’inserimento del nome utente (codice fiscale) e della password e del pin forniti da Agenzia delle entrate. Per ottenere la password e il pin, è necessario collegarsi al sito dell’Agenzia delle entrate, cliccare su Area riservata e seguire le indicazioni necessarie per registrarsi a Fisconline.
Entrando nell’area riservata è possibile:
Controllare la propria situazione e verificare la presenza dieventuali debiti in sospeso;
Pagare on line i documenti;
Ottenere subito la rateizzazione di una o più cartelle per debiti inferiori a 60 mila euro;
Richiedere la sospensione della riscossione qualora si ritenesse di non dover pagare gli importi richiesti.

 

Inquilino moroso e tassazione dei canoni di locazione

Il disposto normativo sulle locazioni prevede che i canoni degli immobili affittati siano soggetti a tassazione per competenza e non per cassa.

Ai sensi di legge pertanto risulta del tutto irrilevante che il canone sia stato effettivamente percepito; stante un contratto di locazione infatti, il proprietario ha l’obbligo di dichiarare l’affitto concordato nel contratto stesso e versare le relative imposte, indipendentemente dalla circostanza che gli affitti siano stati versati o meno.

Nella fattispecie in cui l’inquilino non paghi il canone di locazione e il locatore è persona fisica, è necessario distinguere la natura della locazione ed in particolare se la locazione riguardi un immobile ad uso abitativo, piuttosto che un immobile ad uso non abitativo (industriale, commerciale, artigianale).

In base a tale distinzione, occorre sottolineare che a partire dalla L. 431/1998 è stata introdotta un’importante eccezione rispetto alla normativa precedentemente vigente.

In caso di locazione ad uso abitativo, lo sfratto esecutivo salvaguardia dal versamento delle imposte il proprietario.

La novità introdotta, seppur favorevole parzialmente al locatore, evidenzia una evidente disparità di trattamento operata ai danni dei locatori di immobili ad uso non abitativo.

Questi ultimi, infatti, laddove si trovino a non percepire i fitti dovuti, sono obbligati a dichiarare i canoni spettanti come da contratto, anche qualora si trovino a poter dimostrare con un sfratto esecutivo di non averli percepiti.

 

Canone RAI nella bolletta elettrica

A partire dal 1.07.2016 il canone Rai è stato addebitato nella bolletta elettrica.

I destinatari del canone sono tutte le persone che abbiano uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dall’utilizzo; inoltre, il pagamento del canone non dipende dai programmi che guardiamo, siano essi Rai o di altre emittenti, ma dalla detenzione di un apparecchio televisivo abilitato a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare (art. 1 R.D.L. 21.02.1938, n. 246).

Con questa nuova modalità il canone riguarda ciascun cliente intestatario di un’utenza di energia elettrica nell’abitazione di residenza e, in caso di inquilini affittuari, lo stesso viene pagato in bolletta dall’intestatario dell’utenza che ha la residenza nella casa, indipendentemente che sia inquilino o proprietario.
Se in famiglia ci sono titolari di più contratti di energia elettrica come residenti, il canone deve essere pagato una sola volta, in quanto unica famiglia anagrafica.
Per pagare un unico canone è necessario comunicare allo sportello SAT dell’Agenzia delle Entrate, tramite la compilazione del Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva, la bolletta elettrica in cui deve essere addebitato.
Il canone annuale verrà diviso in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre.
Solo per il 2016, il primo addebito è stato inserito nella prima bolletta elettrica emessa dopo il 1.07, i restanti nelle bollette successive.
Nella fattura è specificata una voce che indica l’importo relativo alle rate del canone.
Nella bolletta elettrica saranno addebitate le rate del canone solo a partire dal 1.01.2016, in caso di vecchi canoni non pagati, questi dovranno essere regolarizzati seguendo le precedenti procedure.

 

Il Revisore dei conti condominiale

Il Revisore dei conti condominiale è una nuova figura professionale introdotta con la “Legge di Riforma del Condominio”, a supporto dell’assemblea e dell’amministratore.

La nuova figura è prevista dall’art. 1130-bis c.c., introdotto dalla legge n. 220/2012 per disciplinare in maniera specifica e chiara la contabilità condominiale colmando una lacuna legislativa in materia.

Lo scopo perseguito dalla norma è quello di tutelare i condomini, attribuendo loro maggiore coinvolgimento nella verifica dei conti condominiali, sia in termini di trasparenza e correttezza dei bilanci, sia anche in termini di maggiore coinvolgimento nella verifica dei conti condominiali.

Il Revisore dei conti condominiale può essere nominato qualsiasi momento dall’assemblea dei condomini, conferendo al professionista incaricato il mandato di verificare la contabilità del condominio, anche per più esercizi finanziari.

Bonus Inail 2016 per lavoratori disabili

L’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’attribuire all’Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, opera un completamento del modello di tutela garantita dall’Istituto finalizzata, a seguito del verificarsi dell’evento lesivo, al reintegro dell’integrità psicofisica degli infortunati e dei lavoratori affetti da malattia professionale per un tempestivo reinserimento sociale e lavorativo, in coerenza con il sistema di protezione sociale contro i rischi da lavoro. L’attuazione di tale disposizione è assicurata dall’Inail attraverso l’emanazione del “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”.

Destinatari
I soggetti destinatari sono i lavoratori, sia subordinati che autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito di infortunio o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Caratteristiche
Gli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa per la conservazione del posto di lavoro sono finalizzati a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei lavoratori affetti da malattia professionale, prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella alla quale l’assicurato era adibito precedentemente al verificarsi dell’evento lesivo.
Le tipologie di interventi previste sono:
Interventi relativi al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
Interventi relativi all’adeguamento e all’adattamento delle postazioni di lavoro;
Interventi di formazione.

Modalità di erogazione della prestazione
Gli interventi sono individuati nell’ambito di un Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato (Prlp) elaborato dall’équipe multidisciplinare di I livello della Sede locale Inail competente per domicilio del lavoratore con l’apporto delle professionalità delle Consulenze tecniche territoriali dell’Istituto e con il coinvolgimento del lavoratore e del datore di lavoro.

Il datore di lavoro provvede alla realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione dell’Istituto anticipandone i relativi costi per sostenere i quali è possibile chiedere un’anticipazione all’Inail, previa presentazione di fideiussione bancaria e assicurativa.

 

 

Malattia e reperibilità alle visite mediche

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. n.151/15, è stata modificata la disciplina relativa alla reperibilità dei lavoratori dipendenti durante le assenze dal lavoro connesse a eventi di malattia.

Le novità introdotte dal decreto legislativo sono state recepite con la circolare INPS n. 95/2016, mediante la quale è stato ribadito che non sussiste obbligo di reperibilità alle visite fiscali per i lavoratori dipendenti del settore privato (escluso dalla novella normativa il settore pubblico), per i quali l’assenza dal lavoro è riconducibile a determinate patologie.

Sono pertanto esclusi dall’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie ordinarie (10,00 -12,00 e 17,00- 19,00) i lavoratori subordinati del settore privato la cui assenza dal lavoro è riconducibile a:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • Stati patologici connessi alla situazione di invalidità che abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa superiore al 67%.

Nella circolare l’INPS viene inoltre precisato che con il concetto di terapia salvavita si intendono quelle che escludono ogni forma di somministrazione cronica del farmaco e che necessitano di essere assunte episodicamente per escludere un pericolo di vita attuale o casualmente dovuto alla patologia grave in atto.

 

 

Bonus famiglie numerose

Attiva la misura relativa al “bonus famiglie numerose” previsto dalla Legge di Stabilità 2015, che prevede il pagamento, a partire da luglio, di € 500,00 mensili alle famiglie con 4 o più figli minori.

Il bonus spetta ai nuclei familiari con 4 o più figli minorenni con determinate caratteristiche.

Per accedere al bonus la famiglia deve essere composta da almeno un genitore con 3 o più figli minori di anni 18, compresi i figli minori del coniuge, se conviventi, e i figli minori ricevuti in affidamento e deve aver presentato l’ISEE 2015 con un valore non superiore a € 8.555,99.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni e servizi del valore di € 500,00 mensili per nucleo familiare per 13 mensilità, eventualmente integrato in base al numero dei componenti del nucleo familiare e dell’indicatore ISEE.

Se il requisito della presenza del quarto figlio minore non sussiste per tutto il 2015, ovvero interviene in corso d’anno (per esempio, nascita del quarto figlio nel corso del 2015, dopo la domanda di assegno per il terzo figlio), i € 500,00 mensili spettanti alla famiglia saranno assegnati in proporzione ai mesi e alle frazioni di mese in cui il nucleo familiare ha effettivamente contato sulla presenza del quarto figlio minore.

Per accedere al bonus è sufficiente la domanda già presentata per la concessione dell’assegno per i 3 figli minori relativo all’anno 2015.

Il termine per l’accesso alla misura è il 31.01 dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

Nuove garanzie per sottoscrizione mutui

Con il D.Lgs. 72/2016 sono state apportate modifiche e integrazioni al Testo Unico Bancario e, tra gli aspetti disciplinati dal decreto rivolti ai soggetti che intendono accendere un mutuo per l’acquisto di un immobile residenziale, sono evidenziati una serie di adempimenti a cui banche e intermediari finanziari devono attenersi nelle loro attività.

Il provvedimento reca indicazioni anche sulle procedure adottabili dai soggetti finanziatori nei confronti dei consumatori in difficoltà nei pagamenti. In particolare, in relazione all’inadempimento del consumatore, la Banca d’Italia deve emanare disposizioni attuative riguardanti gli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché la definizione dei casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.

In caso di inadempimento, la banca non potrà imporre al consumatore oneri superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell’inadempimento stesso. Al momento della conclusione del contratto di mutuo le parti possono convenire, con clausola espressa, che in caso di inadempimento la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo comporta l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore, anche se il valore del bene restituito o trasferito ovvero l’ammontare dei proventi della sua vendita è inferiore al debito residuo. Qualora la stima del valore dell’immobile o l’ammontare dei proventi della sua vendita sia superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza; in ogni caso, la banca deve adoperarsi diligentemente per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo.

La clausola in questione non può essere pattuita nei casi di surrogazione nel contratto di mutuo. La stima del valore dell’immobile deve essere effettuata da un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo o diversamente nominato dal tribunale.

La banca non può condizionare la conclusione del contratto di mutuo alla sottoscrizione della predetta clausola e, se il contratto la contiene, il consumatore è assistito a titolo gratuito da un consulente per valutarne la convenienza. Costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a 18 rate mensili, mentre non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto; quando i ritardi si verificano per almeno 7 volte anche non consecutive.

 

Part-time agevolato

Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 è stato disciplinato l’istituto del “part-time agevolato”, diretto ai lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungano il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31.12. 2018, a condizione che abbiano già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento.

Per poter beneficiare del diritto all’accesso al “part-time agevolato”, è necessario che il richiedente sia in possesso di determinati requisiti:

  • Sussistenza, al momento della richiesta, della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
  • Iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima;
  • Maturazione entro il 31.12.2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso, al momento della domanda, del relativo requisito contributivo.

Inoltre, i richiedenti debbono rientrare nei requisiti anagrafici richiesti per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia:
– uomini: 66 anni e 7 mesi;
– donne: 65 anni e 7 mesi (fino al 31.12.2017); 66 anni e 7 mesi (dal 1.01.2018).

Con il “part-time agevolato” il lavoratore percepisce la retribuzione proporzionata all’orario ridotto e una quota aggiuntiva consistente nella contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare per le ore che sono state “non lavorate” in base al nuovo orario.

La quota che sarà versata dal datore di lavoro al lavoratore nel Libro Unico del Lavoro (busta paga) sarà esente sia da contributi previdenziali sia da Irpef.

 

 

Erogazioni liberali a favore delle ONLUS

Grazie alla Legge di Stabilità 2015, a partire dal 2015 è stato innalzato l’importo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS.

In particolare, potranno essere detratte le donazioni in denaro fino a 30.000 euro; l’incremento è notevole, in quanto fino alle scorso scorso anno il limite era fissato in 2.065 euro.

L’incremento così introdotto avrà ad oggetto la prossima dichiarazione dei redditi modello 730/2016 e modello Unico PF 2016.

Possono beneficiare della detrazione le erogazioni liberali effettuate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all’OCSE ( Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).

Per ottenere il beneficio, occorre che le erogazioni liberali siano effettuate con versamento postale o bancario, assegni bancari e circolari o con carte di debito, carte prepagate e carte di credito.