Direttiva n. 2014/17/UE – Immobili dei debitori morosi

Recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva n. 2014/17/UE del Parlamento Europeo, avente ad oggetto i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.

La novità più rilevante del Decreto Legislativo varato dal Consiglio dei Ministri in recepimento della direttiva europea è la possibilità delle banche di mettere autonomamente in vendita gli immobili dei debitori morosi, senza dover ricorrere a un giudice.

La previsione normativa, che ha suscitato immediato allarme, non ha carattere retroattivo e sarà valida esclusivamente per i nuovi contratti sottoscritti, dove la banca avrà la facoltà di introdurre una clausola che preveda, nel caso in cui il debitore non rimborsi 18 rate mensili, la possibilità per l’istituto di credito di procedere alla vendita dell’immobile.

La clausola in esame non è obbligatoria e la sua ratio è ridurre i tempi necessari alle banche per rientrare in possesso dei loro crediti.

Nel caso in cui la banca ritenesse opportuno introdurre la clausola e procedere in caso di morosità alla vendita dell’immobile, sarà tenuta a restituire al consumatore quanto avrà incassato in eccesso rispetto al debito residuo.

Nel caso in cui, contrariamente alla precedente ipotesi il ricavato della vendita fosse inferiore al debito residuo, la banca potrà trattenere integralmente quanto incassato, rinunciando però ad ogni ulteriore pretesa nei confronti del debitore.