Malattia e reperibilità alle visite mediche

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. n.151/15, è stata modificata la disciplina relativa alla reperibilità dei lavoratori dipendenti durante le assenze dal lavoro connesse a eventi di malattia.

Le novità introdotte dal decreto legislativo sono state recepite con la circolare INPS n. 95/2016, mediante la quale è stato ribadito che non sussiste obbligo di reperibilità alle visite fiscali per i lavoratori dipendenti del settore privato (escluso dalla novella normativa il settore pubblico), per i quali l’assenza dal lavoro è riconducibile a determinate patologie.

Sono pertanto esclusi dall’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie ordinarie (10,00 -12,00 e 17,00- 19,00) i lavoratori subordinati del settore privato la cui assenza dal lavoro è riconducibile a:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • Stati patologici connessi alla situazione di invalidità che abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa superiore al 67%.

Nella circolare l’INPS viene inoltre precisato che con il concetto di terapia salvavita si intendono quelle che escludono ogni forma di somministrazione cronica del farmaco e che necessitano di essere assunte episodicamente per escludere un pericolo di vita attuale o casualmente dovuto alla patologia grave in atto.