Covid19 – Indennità 600 euro – Professionisti iscritti a Casse di Previdenza

Sabato 28 marzo è stato firmato il Decreto con il quale il Ministero del Lavoro e dell’Economia hanno esteso l’indennità di 600 Euro anche ai professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private (INARCASSA, ENPAM, ENPAP, CASSA FORENSE, ecc..).  L’indennità di 600 euro per gli iscritti alle casse previdenziali professionali è riconosciuta ai seguenti soggetti:

a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, non superiore a 35.000 euro “la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In entrambi i casi, l’indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l’anno 2019.

I contribuenti con reddito 2018 fino a 35.000 euro devono quindi soltanto limitarsi a presentare domanda, non dovendo attestare alcuna riduzione dei compensi percepiti.

I contribuenti con redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, invece, hanno diritto all’indennità soltanto nel caso in cui abbiano ridotto, cessato o sospeso l’attività.

A tal proposito è lo stesso articolo 2 del decreto a prevedere che:

a) per “cessazione dell’attività” deve intendersi la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020;

b) per “riduzione o sospensione dell’attività lavorativa” deve intendersi una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Le domande dovranno essere presentate dal 1° aprile 2020 ai singoli enti di previdenza, secondo lo schema predisposto da questi ultimi, con autodichiarazione del professionista attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Si sottolinea che l’indennità sarà erogata in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte. Si prospetta quindi un c.d. “click day”.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o informazione.

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