La nuova disciplina in materia di privacy

La nuova disciplina Privacy – Adeguamenti e novità

Il regolamento UE n. 2016/679 introduce una legislazione in materia di privacy uniforme e valida in tutta Europa, affrontando temi innovativi, stabilendo criteri che, da una parte, responsabilizzano maggiormente le imprese rispetto alla protezione dei dati personali e dall’altra introducono notevoli semplificazioni e sgravi per chi rispetterà le regole. Alcune disposizioni del regolamento, in vigore dal 25.05.2018, non lasciando spazi a interventi del legislatore nazionale sono automaticamente operative, mentre altre richiedono il relativo recepimento in ottemperanza a obblighi di legge. L’impatto delle nuove disposizioni su imprese e professionisti richiederà un adattamento dal punto di vista tecnologico, organizzativo e legale delle procedure finora adottate ai sensi del Codice della privacy.

 

Consenso Per i dati “sensibili” il consenso deve essere “esplicito”; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione).
Non deve essere necessariamente “documentato per iscritto”, né è richiesta la “forma scritta”, anche se questa è modalità idonea a configurare l’inequivocabilità del consenso e il suo essere “esplicito” (per i dati sensibili); inoltre, il titolare deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento.
Raccomandazioni

Garante

·    Il consenso raccolto precedentemente al 25.05.2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche sopra individuate. In caso contrario, è opportuno adoperarsi, prima di tale data, per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica.

·    In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato, per esempio all’interno di modulistica. Prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice, chiara. I soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali.

Informativa Le caratteristiche dell’informativa sono specificate in modo più specifico: deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato e facilmente accessibile; occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee.
Raccomandazioni

Garante

È opportuno che i titolari di trattamento verifichino la rispondenza delle informative attualmente utilizzate a tutti i criteri sopra delineati, con particolare riguardo ai contenuti obbligatori e alle modalità di redazione, in modo da apportare le modifiche o le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi del regolamento.
Compliance Raccolta e analisi delle informazioni sull’organizzazione aziendale, effettuando un controllo interno.
Registro

dei trattamenti

Istituzione di un registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del titolare del trattamento.
Raccomandazioni

Garante

La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale, bensì parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali. Per tale motivo, il Garante invita tutti i titolari di trattamento e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell’organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, a compiere un’accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche – ove già non condotta. I contenuti del registro sono fissati, nell’art. 30; tuttavia, niente vieta a un titolare o responsabile di inserire ulteriori informazioni se lo si riterrà opportuno proprio nell’ottica della complessiva valutazione di impatto dei trattamenti svolti.
Documentazione Documentazione delle scelte prese secondo un processo di accountability.
Aggiornamento di tutta la documentazione tenuta.
Ruoli e responsabilità Individuazione, sensibilizzazione e formazione di tutte le persone coinvolte nel processo, nonché delle singole responsabilità.
Nomina di un

Data Protection Officer

(DPO)

Individuazione della nuova figura professionale, che rappresenta un elemento chiave del nuovo sistema di governance dei dati.
Sono previsti specifici requisiti per la nomina e compiti.
Valutazione

dei rischi

Verifica del livello di esposizione ai rischi connessi a una situazione concreta o minaccia conosciuta nella propria realtà imprenditoriale o professionale.
Definizione degli interventi per mitigare i rischi (politiche di sicurezza).
Protezione dei

dati personali

Valutazione degli aspetti relativi alla protezione dei dati, prima che questi siano trattati.
Diritti dell’interessato Controllo di aver adottato tutte le procedure idonee alla tutela dei diritti dell’interessato (il cui livello è stato innalzato).
Raccomandazioni

Garante

È opportuno che i titolari di trattamento adottino le misure tecniche e organizzative eventualmente necessarie per favorire l’esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli interessati, che dovrà avere per impostazione predefinita forma scritta (anche elettronica).
Violazioni Analisi e definizione degli adempimenti da seguire nel caso di un data breach (perdita, violazione di dati sensibili, protetti o riservati).
A partire dal 25.05.2018 tutti i titolari – e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi – dovranno notificare all’Autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque “senza ingiustificato ritardo”, ma soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
Raccomandazioni

Garante

·    Tutti i titolari del trattamento dovranno, in ogni caso, documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non notificate all’autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati; tale obbligo non è diverso, nella sostanza, da quello attualmente previsto dall’art. 32-bis, c. 7 del Codice.

·    Il Garante raccomanda, pertanto, ai titolari del trattamento di adottare le misure necessarie a documentare eventuali violazioni, essendo peraltro tenuti a fornirgli tale documentazione, su richiesta, in caso di accertamenti.