Acconti di novembre – Considerazioni e problematiche

Il termine per l’effettuazione del versamento della seconda o unica rata d’acconto IRPEF/IRES dovuta per il 2017 è il 30 novembre p.v.

La misura dell’acconto IRPEF è fissata al 100 per cento dell’importo indicato alla voce “differenza” del Modello Redditi ed il versamento deve essere effettuato:

  • In unica soluzione, entro il 30 novembre di ciascun anno, se l’importo dovuto è inferiore a euro 257,52;
  • In due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52 (di cui la prima, nella misura del 40 per cento, entro i termini previsti per l’acconto IRPEF; la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre).

Non è ammesso il pagamento rateale della rata d’acconto di novembre. L’acconto non è dovuto se l’importo della voce “differenza” non è stato superiore a 51,65 euro.

Anche per le persone giuridiche scade il termine per il versamento dell’acconto di novembre. In particolare per i soggetti all’IRES, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti di imposta.

L’acconto si applica nella misura del 100 per cento dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, al netto di detrazioni, crediti e ritenute, ed è versato in due rate salvo che il versamento della prima rata non superi euro 103.
L’acconto non è dovuto se l’imposta relativa al periodo d’imposta precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto è di ammontare non superiore a 20,66 euro.

Il termine di versamento delle rate è:

  • Per la prima, pari al 40 per cento dell’importo dovuto, entro il termine di versamento delle imposte a saldo;
  • Per la seconda, relativa all’importo residuo, entro il termine dell’undicesimo mese del periodo di imposta.
    Non è ammesso il pagamento rateale della rata d’acconto di novembre.

L’acconto previsionale – Si evidenzia che il contribuente ha facoltà di calcolare l’acconto su base previsionale (tenendo conto del reddito imponibile o del valore della produzione previsti per l’anno in corso) anziché su base storica (vale a dire con riferimento ai dati indicati nella dichiarazione dei redditi od IRAP per l’anno precedente).

Acconto con il regime di cassa: il metodo previsionale può avere convenienza. Per le imprese che adottano il nuovo regime di cassa di cui all’art. 66, del DPR 917/86, vi può essere maggiore convenienza ad applicare il metodo previsionale.
Il caso classico è rappresentato dalle imprese che effettuano cessioni di beni. Infatti, tali soggetti dovranno tenere conto della regola secondo cui le rimanenze finali al 31 dicembre 2016, devono essere considerate interamente in deduzione come costo all’inizio del successivo anno 2017.

Le medesime rimanenze non assumeranno, invece, alcun rilievo al 31 dicembre 2017. In sostanza, ai fini della determinazione del reddito relativo a tale periodo di imposta, durante il quale ha trovato applicazione per la prima volta il principio di cassa per le imprese, dovranno essere posti a confronto:
1. il costo delle merci acquistate nell’anno;
2. il costo delle merci già in magazzino al termine dell’anno precedente;
3. i ricavi dell’anno tenendo esclusivamente in considerazione le somme effettivamente incassate.
Nella maggior parte dei casi, la deduzione delle rimanenze esistenti all’inizio del periodo di imposta in un’unica soluzione darà luogo ad un risultato di esercizio negativo.

In tale ipotesi risulterà estremamente conveniente determinare gli importi dovuti a titolo di acconto non in base al precedente periodo di imposta, quindi secondo il metodo storico, ma considerando la perdita prevista relativa al successivo periodo di imposta 2017.
In questi casi, infatti, gli acconti potrebbero anche azzerarsi completamente.