L’esenzione dal bollo auto

In determinate condizione la legislazione relativa alla tassa di proprietà dei veicoli (bollo auto) consente l’esenzione, parziale o totale, dalla tassa stessa.

Il diritto all’esenzione viene riconosciuto ai veicoli utilizzati per il trasporto dei disabili; inoltre sono oggetto di esenzione parziale di imposta di bollo i veicoli a metano o GPL e le vetture elettriche e ad emissioni zero. Un discorso a parte va fatto per le auto immatricolate da almeno 20 anni e da più di 30 anni che, pur essendo soggette a norme differenti, possono rientrare a pieno titolo tra le categorie dei veicoli esenti da bollo.

Per quanto riguarda in particolare l’esenzione prevista per disabili, invalidi e portatori di handicap, i soggetti interessati o le famiglie con disabili a carico possono richiedere l’applicazione della norma.

Le categorie aventi diritto sono le seguenti:

  • Non vedenti e sordomuti;
  • Portatori di handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento;
  • Disabili con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o pluriamputati;
  • Disabili con ridotte capacità motorie, anche con limitazione della deambulazione non grave.

L’esenzione è valida se il veicolo è intestato alla persona disabile o ad familiare che abbia in carico il disabile stesso.

La documentazione per la richiesta di esenzione va prodotta entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento.